Torniamo a parlare del diritto alla salute delle persone migranti. E parliamo dell’utilizzo inappropriato di psicofarmaci nei Centri per il Rimpatrio (CPR), rivelato da una recente inchiesta che ha messo in luce il loro utilizzo arbitrario ed eccessivo, senza una presa in carico adeguata. Ne parliamo con uno degli autori dell’inchiesta che ha raccolto i dati di questo fenomeno inquietante.
Luca Rondi (Biella, 1995) è giornalista, scrive inchieste e reportage per il mensile Altreconomia, e operatore sociale dello sportello d’accoglienza per vittime di tratta dell’Associazione Gruppo Abele. Autore di “Respinti. Le ‘sporche frontiere’ d’Europa, dai Balcani al Mediterraneo” (2022) con Duccio Facchini, per Altreconomia.
Ringraziamo Veronica Rossi per l’intervista.
Tratto da Dica32 Live, trasmissione sul diritto alla salute.
Per approfondire
Le funzioni dei CPR
Le strutture di trattenimento per stranieri irregolari sono disciplinate dal testo unico immigrazione (D.Lgs. 286/1998): si tratta dei Centri di permanenza temporanea e assistenza (CPTA), poi definiti Centri di permanenza temporanea (CPT) e successivamente Centri di identificazione ed espulsione (CIE). Con il decreto-legge 13 del 2017 i Centri di identificazione ed espulsione (CIE) hanno assunto la denominazione di Centri di permanenza per i rimpatri (CPR) (art. 19, comma 1). Il medesimo D.L. 13/2017 (art. 19, comma 3) ha disposto, al fine di assicurare una più efficace esecuzione dei provvedimenti di espulsione dello straniero, l’ampliamento della rete dei CPR, con la finalità di assicurare la distribuzione delle strutture sull’intero territorio nazionale.
I CPR sono luoghi di trattenimento del cittadino straniero in attesa di esecuzione di provvedimenti di espulsione (art. 14, D.Lgs. 286/1998).
Quando non è possibile eseguire con immediatezza l’espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l’effettuazione dell’allontanamento, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza per i rimpatri più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
In tali strutture lo straniero deve essere trattenuto con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignità. Il trattenimento è disposto con provvedimento del questore per un periodo di 30 giorni, prorogabile fino ad un massimo di 90 giorni. In casi particolari il periodo di trattenimento può essere prolungato di altri 30 giorni.
Da segnalare il regolamento recante criteri per l’organizzazione e la gestione dei Centri di identificazione ed espulsione approvato con decreto del Ministro dell’interno del 20 ottobre 2014 n. 12700.
Il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 recante misure urgenti in materia di immigrazione e di protezione internazionale ha introdotto diverse disposizioni sul trattenimento del cittadino straniero nei centri di permanenza per i rimpatri (articolo 3), tra queste si ricordano:
- la riduzione dei termini massimi di trattenimento da 180 a 90 giorni, prorogabili di ulteriori 30 giorni qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l’Italia ha sottoscritto accordi in materia di rimpatri;
- la previsione che il trattenimento deve essere disposto con priorità nei confronti degli stranieri che siano considerati una minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblica; siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per gravi reati; siano cittadini o provengano da Paesi terzi con i quali risultino vigenti accordi in materia di cooperazione o altre intese in materia di rimpatri;
- l’estensione dei casi di trattenimento del richiedente protezione internazionale limitatamente alla verifica della disponibilità di posti nei centri;
- l’introduzione della possibilità, per lo straniero in condizioni di trattenimento di rivolgere istanze o reclami al Garante nazionale ed ai garanti regionali e locali dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e, per il Garante nazionale, di formulare specifiche raccomandazioni all’amministrazione interessata.
Inoltre, si prevede l’applicazione dell’istituto dell’arresto in flagranza differita ai reati commessi in occasione o a causa del trattenimento in uno dei centri di permanenza per il rimpatrio o delle strutture di primo soccorso e accoglienza (articolo 6).
I CPR nel territorio
Al giugno 2020 i centri di permanenza per il rimpatrio erano dislocati a:
- Bari;
- Brindisi;
- Caltanissetta;
- Gradisca d’Isonzo (GO);
- Macomer (NU);
- Palazzo San Gervasio (PZ);
- Roma;
- Torino;
- Trapani.
Fonte: Ministero dell’interno
Successivamente (ottobre 2020) è stato riaperto il centro di Milano (Garante nazionale dei diritti delle persone provate della libertà personale, il punto, n. 6, 27 novembre 2020).
Nel 2021 sono transitati nei CPR 5.174 migranti (Corte dei conti, Relazione concernente il rimpatrio volontario ed assistito nella gestione dei flussi migratori, maggio 2022).