In questi podcast della rubrica ‘Salute & Diritti‘, rubrica svolta in collaborazione con l’avv. Laura Andrao, referente legale di CONFAD, parliamo dell’amministratore di sostegno. Figura, a volte cruciale, nell’esistenza di persone che si ritrovano a vivere un problema di salute che comprometta la propria autonomia. Nel sito del Ministero della Giustizia (cliccando qui), potete trovare informazioni aggiuntive, FAQ, moduli.
Chi è
L’amministratore di sostegno è una figura tutelante di un individuo la cui capacità di agire risulti limitata o del tutto compromessa a causa di handicap fisici o psichici. Per far fronte a queste criticità, si può richiedere una persona (familiare o esterna) che aiuti l’interessato nei momenti di difficoltà quotidiana. Questa persona aiuterà e sostituirà l’interessato in mansioni specifiche. L’amministratore di sostegno può essere richiesto dai familiari, dai servizi sociali, ma anche da una persona esterna (come un vicino di casa) che si accorge delle difficoltà della persona. In sostanza l’amministratore di sostegno è colui che si sostituisce all’individuo con disabilità svolgendo azioni che non può fare l’assistito.
Come si richiede
Si può richiedere l’amministratore di sostegno presso un giudice tutelare, il quale nominerà entro 60 giorni la persona più indicata a svolgere questo ruolo. L’amministratore di sostegno può intervenire solo quando la disabilità è sia fisica che cognitiva e non solo fisica.
Quando è necessario?
Chi può essere? Può essere una persona esterna?
Nel 99% dei casi questa figura è ricoperta da un genitore, ma può accadere che ci siano dei conflitti genitoriali e la richiesta venga bloccata. In tal caso viene nominata una terza persona che curi gli interessi della persona disabile. Così facendo l’amministratore deve inviare una notifica dell’atto ai parenti fino al terzo grado.
Si può cambiare amministratore di sostegno?
Sì. Un genitore può chiedere di esser sostituito, ma anche una persona esterna che non è in grado di gestire la situazione può essere rimpiazzata. Gli amministratori possono essere sia volontari che professionisti; le liste sono a disposizione del giudice tutelare.
Da chi è controllato?
Quando l’amministratore di sostegno non è un familiare, è obbligato a fornire una rendicontazione annuale sulle entrate e uscite e sul benessere del paziente. Tutti devono fare questo tipo di rendicontazione, sia familiari che non.
Possiamo definire l’assistente di sostegno come un ottimo contenitore di una progettualità che si costruisce all’inizio di un percorso di vita di una persona con disabilità, al fine di documentare tutto e rendere la sua vita il meno tormentata possibile. Per questo motivo si parla di progetto individualizzato.

Ricapitolando
L’amministratore di sostegno è una figura istituita per quelle persone che, per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.
Gli anziani e i disabili, ma anche gli alcolisti, i tossicodipendenti, le persone detenute, i malati terminali possono ottenere, anche in previsione di una propria eventuale futura incapacità, che il giudice tutelare nomini una persona che abbia cura della loro persona e del loro patrimonio.
Per richiedere l’amministrazione di sostegno si deve presentare un ricorso.
Il ricorso può essere proposto:
- dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato
- dal coniuge
- dalla persona stabilmente convivente
- dai parenti entro il quarto grado
- dagli affini entro il secondo grado
- dal tutore o curatore
- dal pubblico ministero
I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, se sono a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.
Per la presentazione del ricorso non è necessaria l’assistenza di un avvocato.
L’amministratore di sostegno viene nominato con un decreto del giudice tutelare.
Il decreto di nomina deve contenere l’indicazione:
- delle generalità della persona beneficiaria e dell’amministratore di sostegno
- della durata dell’incarico, che può essere anche a tempo indeterminato
- dell’oggetto dell’incarico e degli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario
- degli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno
- dei limiti, anche periodici, delle spese che l’amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità
- della periodicità con cui l’amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.
La scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario.
Nella scelta della persona da nominare amministratore di sostegno, il giudice tutelare preferisce, se possibile:
- il coniuge che non sia separato legalmente
- la persona stabilmente convivente
- il padre, la madre
- il figlio
- il fratello o la sorella
- il parente entro il quarto grado
- il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.