Cos’è il PEI? Il Progetto Educativo Individualizzato per ragazzi/e con disabilità. Quali diritti? Quali doveri?

Cos’è il PEI? Il Progetto Educativo Individualizzato per ragazzi/e con disabilità. Quali diritti? Quali doveri?

«il PEI individua obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell’interazione, dell’orientamento e delle autonomie, anche sulla base degli interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall’intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati»

Per la nostra nuova rubrica “Salute & Diritti”, insieme all’avv. Laura Andrao, referente legale di CONFAD, parliamo di PEI, acronimo che sta per Progetto Educativo Individualizzato. Nella prossima puntata parleremo di progetto terapeutico individualizzato. Potete inviarci delle domande alla mail radio32.info@gmail.com. Buon ascolto!

Con il decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182 sono definite le nuove modalità per l’assegnazione delle misure di sostegno, previste dal decreto legislativo 66/2017, e i modelli di piano educativo individualizzato (PEI), da adottare da parte delle istituzioni scolastiche. Nel sito del Ministero dell’Istruzione (clicca qui per accedere) si possono trovare tutti i documenti e le informazioni utili.

L’adozione del nuovo strumento e delle correlate linee guida implica di tornare a riflettere sulle pratiche di inclusione e costituisce una guida per la loro eventuale revisione e miglioramento. Puoi leggere le linee guida cliccando qui.

Riportiamo una parte importante dell’introduzione:

“A partire dall’anno 2012 – dopo la promulgazione della Legge 170/2010 – si è manifestata, inoltre, una sempre maggiore attenzione e sensibilità nella direzione della personalizzazione dei percorsi di studio, che si è tradotta nella costruzione di un concetto più ampio di inclusione, rivolto a tutti e non soltanto concentrato sull’integrazione di alunni e studenti con disabilità.

La partecipazione attiva di tutte le componenti della “comunità educante”, che si traduce nelle varie forme di collaborazione, deve sempre attuarsi nel rispetto delle specifiche competenze e dei rispettivi ruoli.

È infatti elemento di progresso democratico la previsione della partecipazione dei genitori dell’alunno e, ancor più, la partecipazione dello studente della scuola secondaria di II grado nel Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione (GLO).

La sezione introduttiva del PEI si apre non a caso con un “quadro informativo” dedicato alle informazioni che i genitori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) ovvero gli esperti da loro indicati possono fornire. Nell’ottica di una stretta collaborazione scuola-famiglia è fondamentale acquisire informazioni sulla vita dell’alunno.

Non è infrequente, infatti, che i comportamenti osservati in famiglia differiscano da quelli agiti a scuola, a volte per la diversità dell’approccio adottato nella “presa in carico” dell’allievo. Per questo è sempre bene che scuola e famiglia “si parlino”, scambiando informazioni, punti di vista, modalità di presa in carico, strategie di gestione dei comportamenti problematici, ma anche – se vi è il consenso da parte delle famiglie – notizie sulle terapie, ad esempio, e sull’approccio seguito dagli specialisti, in modo da poter coordinare gli interventi.

Fondandosi su tale spirito di collaborazione, nell’interesse primario dell’alunno/studente, sarà possibile condividere anche obiettivi educativi e didattici, ferma restando la competenza esclusiva dei docenti in tale ambito. Diversamente, si creerebbe una disparità di trattamento con altri allievi, non altrimenti giustificabile.

Per quanto concerne la valutazione, in particolare, il riferimento fondamentale resta l’art. 16

(Valutazione del rendimento e prove d’esame) della Legge 104/1992, che fissa i seguenti punti:
1. Nella valutazione degli alunni con disabilità da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del

Piano educativo individualizzato:


a) per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici [e quali siano];

b) quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.

2. Nella scuola dell’obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d’esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

3. Nell’ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni con disabilità sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l’effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l’autonomia e la comunicazione.

[…]

È consentito, altresì, sia l’impiego di specifici mezzi tecnici (i.e. strumenti compensativi) in relazione alla tipologia di disabilità, sia la possibilità di svolgere prove equipollenti su proposta del servizio di tutorato specializzato.

Quindi, riepilogando:

1) la valutazione è effettuata dai docenti;

2) sulla base del PEI (dove sono indicati punti di forza dell’allievo, ma anche punti di debolezza e, da ultimo, le condizioni di contesto che possono ostacolare o favorire lo sviluppo della persona e degli apprendimenti), sono indicate le discipline ove si adottano personalizzazioni e i rispettivi criteri;

3) il principio guida della valutazione è «il progresso dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali».

4) sono consentiti strumenti compensativi e prove equipollenti.

Il comma 1 e 2 sono particolarmente importanti perché chiariscono che le modalità di valutazione restano nella facoltà dei docenti e che, sulla base del PEI, si indicano le discipline per quali la valutazione è personalizzata, e si “esplicita” il perché e il come.

All’art. 7, comma 2 lettera d) del DLgs 66/2017, come modificato dal DLgs 96/2019, è scritto infatti che il PEI «esplicita le modalità di sostegno didattico, […], le modalità di verifica, i criteri di valutazione, […] la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata»: “esplicitare”, dunque, nel senso di “rendere chiare”, nell’ambito del patto di corresponsabilità educativa, non “definire” o “disporre”.

Il legislatore ha voluto indicare con chiarezza che la valutazione deve essere formativa, ma non autoreferenziale, fermo restando il principio di terzietà.

Infatti (lettera c) «il PEI individua obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell’interazione, dell’orientamento e delle autonomie, anche sulla base degli interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall’intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati».”

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